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RIASSUNTO DELLA TASSAZIONE DEI CRIPTO-ASSET A SAN MARINO

2025-01-19 18:27

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RIASSUNTO DELLA TASSAZIONE DEI CRIPTO-ASSET A SAN MARINO


RIASSUNTO DELLA TASSAZIONE DEI CRIPTO-ASSET A SAN MARINO

  1. Definizione e Classificazione:

    • La normativa di San Marino, basata sul Decreto Delegato 3 gennaio 2024 n.2 e successive modifiche, distingue i cripto-asset in:
      • Cripto-valute: Token frazionabili senza valore dichiarativo legato a valute legali.
      • Token di tipo A: Strumenti finanziari tokenizzati e cripto-attività soggette a vigilanza.
      • Token di moneta elettronica: Simili alla moneta elettronica tradizionale, in formato token.
      • Token di tipo B (utility token): Collegati a beni o servizi specifici.
  2. Tassazione delle Plusvalenze (Capital Gain):

    • Le plusvalenze da cripto-attività sono tassate tramite un'imposta sostitutiva dell'8%, applicata con ritenuta alla fonte dagli operatori autorizzati.
    • Non è prevista una soglia di esenzione (es., 2.000 euro), salvo future modifiche legislative.
    • Permute tra cripto-attività con caratteristiche equivalenti non costituiscono fatto imponibili.
  3. Tassazione per Persone Fisiche:

    • Capital gain: Imposta sostitutiva dell'8%.
    • Mining: I redditi derivanti da mining sono trattati come redditi da lavoro autonomo.
    • Permute equivalenti: Non tassabili.
  4. Tassazione per Imprese:

    • I redditi derivanti da attività su cripto-asset (trading, mining, gestione di piattaforme, ecc.) sono tassati come redditi d’impresa, con aliquota IGR del 17% sull'utile netto.
    • I costi correlati (energia, infrastrutture) possono essere dedotti.
  5. Imposte Indirette e Regime Monofase:

    • San Marino non applica l’IVA. Le transazioni sui cripto-asset non sono soggette a tassazione indiretta standard.
    • Il sistema monofase si applica solo alle importazioni o transazioni di beni fisici, e non è generalmente rilevante per i servizi finanziari o le attività con cripto-asset.
  6. Obblighi di Registrazione e Reporting:

    • Gli operatori DLT devono registrarsi presso l’Istituto per l’Innovazione o la Banca Centrale di San Marino.
    • I contribuenti devono dichiarare redditi e detenzioni di cripto-asset nella dichiarazione fiscale.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA TASSAZIONE

Tipo di Reddito/Attività Tassazione
Capital gain (persone fisiche) Imposta sostitutiva dell'8% (no esenzione sotto soglia).
Capital gain (imprese) Tassazione con aliquota IGR al 17%.
Mining (persone fisiche) Reddito tassato come lavoro autonomo.
Mining (imprese) Reddito tassato con IGR al 17%, costi deducibili.
Permute tra cripto-asset equivalenti       Non tassabili.
Emissione/gestione piattaforme Tassato con IGR al 17%.
Transazioni finanziarie Non soggette a imposte indirette (IVA non applicabile).
Utility token collegati a beni/servizi Non soggetti a IVA, salvo regime monofase per beni fisici.

Riferimenti Normativi Principali

  • Decreto Delegato 3 gennaio 2024 n.2: Disciplina delle tecnologie basate su registri distribuiti.
  • Legge 17 novembre 2005 n.165 (LISF): Regolamenta imprese e servizi finanziari.
  • Decreto Delegato 29 agosto 2024 n.138: Modifiche e aggiornamenti alla disciplina dei cripto-asset.




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